Chi siamo
Grazie a questi contributi iniziali è potuta nascere l'associazione openpolis che è stata dotata a titolo gratuito dei siti openparlamento, openpolis e voisietequi, per realizzare i propri scopi.
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalla credibilità che i nostri progetti hanno saputo guadagnarsi nel tempo e dalla crescita continua della comunità di utenti e delle migliaia di persone che ogni giorno consultano i nostri siti.
Dopo una lunga fase di investimento chiediamo ora l'aiuto e il contributo di tutti quelli che (singole persone, associazioni, aziende, enti, amministratori e politici di ogni orientamento, etc.) pensano sia importante - oggi in Italia - tenere in vita e far crescere progetti che hanno una filosofia comune: praticare direttamente e concretamente l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza dei dati, la partecipazione democratica.
Con autonomia e indipendenza da interessi partitici ed economici, che a nostro modo di vedere sono le condizioni per mantenere la credibilità del nostro impegno.
Aderisci all'associazione openpolis!
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE OPENPOLIS
(Costituita a Roma il 24 luglio 2008)
Articolo 1 (Denominazione – Sede)
È costituita un’associazione indipendente, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, denominata “OPENPOLIS”, con sede in Roma, Via Luigi Montuori n.5.
Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà istituire centri o sedi secondarie in qualsiasi parte d’Italia ed all’estero.
Articolo 2 (Durata)
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 3 (Scopo)
L’Associazione intende usare le tecnologie e la rete per favorire la trasparenza pubblica e la partecipazione delle persone al controllo delle scelte di interesse collettivo.
L’Associazione si propone di:
- promuovere il diritto di accesso ai dati e alle informazioni di interesse collettivo perché siano effettivamente pubblici, a disposizione di chiunque senza limitazioni;
- favorire la partecipazione diretta e l’intervento di persone e gruppi alle decisioni pubbliche;
- favorire la comunicazione e le relazioni tra rappresentanti nelle istituzioni e i cittadini;
- promuovere l’innovazione delle amministrazioni pubbliche in particolare attraverso l’adozione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione;
- usare e diffondere il software libero e aperto;
- diffondere la cultura e le pratiche dell’apertura (open source, open content, open publishing, etc.) e dei beni comuni;
- rispettare e promuovere la riservatezza dei dati e delle informazioni personali;
- collaborare con tutti i soggetti che in Italia e all’estero svolgono attività di ricerca e sperimentazione nei settori di intervento dell’Associazione. L’Associazione potrà svolgere inoltre, sia attraverso la rete che in maniera tradizionale, attività di informazione, documentazione, comunicazione, editoria, ricerca, consulenza, formazione, organizzazione di eventi e ogni altra attività utile a perseguire gli scopi sociali.
Per il raggiungimento delle proprie finalità L’Associazione può aderire a federazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
Articolo 4 (I soci)
Possono essere soci dell’associazione tutti coloro – persone fisiche e giuridiche – che condividono gli scopi dell’associazione e che condividono lo presente statuto e il regolamento interno. I soci sono fondatori e ordinari.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’associazione e sono firmatari dell’atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi all’associazione previa richiesta di iscrizione.
Tutti i soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote associative, nella misura e con la periodicità determinate dal Consiglio Direttivo;
- al pagamento dei contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo;
- all’osservanza delle norme statutarie e del regolamento interno;
- a contribuire lealmente con tutte le loro capacità al raggiungimento dei fini sociali. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto a partecipare all’assemblea potendo esercitare il diritto di voto.
I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
Articolo 5 (Ammissione dei soci)
Le domande di ammissione sono approvate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo.
I soggetti che propongono domanda di ammissione riconoscono automaticamente e contestualmente senza riserve il presente statuto e il regolamento interno.
Le somme versate per le quote sociali e per gli eventuali contributi stabiliti dall’associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
La quota di ingresso verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Articolo 6 (Decadenza dei soci)
Decadono dalla qualifica di soci coloro che:
- non siano in regola con il versamento della quota associativa;
- con il loro comportamento ledano il buon nome dell’associazione;
- commettano violazioni o inadempienze statutarie o al regolamento interno;
- si dimettano; dette decadenze, tranne le dimissioni, vengono decise dal Consiglio Direttivo.
Le dimissioni vengono accettate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo.
La perdita di qualità di socio comporta automaticamente decadenza dalle eventuali cariche sociali ricoperte.
Articolo 7 (Organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Amministrativo.
Articolo 8 (L’assemblea dei soci)
L’assemblea generale è costituita da tutti i soci ordinari e fondatori.
Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea è convocata di norma una volta l’anno od ogniqualvolta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.
L’assemblea è convocata mediante fax o mediante e-mail da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
L’assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, ed ha facoltà di deliberare su tutte le questioni all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti.
Le funzioni dell’assemblea sono:
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ad eccezione del primo Consiglio Direttivo che viene eletto in sede di costituzione;
- approvare le modifiche statutarie stabilite dal Consiglio Direttivo;
- ratificare l’importo delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione e sulle modalità di destinazione dell’eventuale residuo patrimoniale;
- indicare i programmi di massima dell’azione di sviluppo dell’associazione;
- ratificare tutta l’attività di iniziativa e proposte per il conseguimento degli scopi dell’associazione operata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9 (Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri. I soci fondatori sono di diritto membri del Consiglio Direttivo; i restanti membri sono eletti dall’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l’anno od ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata di almeno due terzi dei suoi componenti. La convocazione è eseguita dal Presidente mediante una comunicazione scritta o via fax o via e-mail almeno dieci giorni prima della riunione.
Esso è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere espresso per rappresentanza o tramite delega.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dell’istituto che non siano riservati per legge o per statuto all’assemblea dei soci. Dura in carica 5 anni.
Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
- Eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente.
- Stabilire l’importo delle quote associative e la loro periodicità, eventuali contributi annuali o straordinari.
- Predisporre ed approvare il regolamento di attuazione del presente statuto (regolamento interno).
- Predisporre e stabilire le modifiche del presente statuto da sottoporre all’assemblea dei soci.
- Deliberare sulla decadenza dei soci.
- Ratificare le domande di ammissione a socio approvate dal Presidente.
- Ratificare le dimissioni accettate dal Presidente.
- Deliberare sulla stipulazione di qualsiasi contratto convenzione o altri atti di natura amministrativa o patrimoniali inerenti all’associazione e/o ratifica l’attività in merito del Presidente.
- Istituire speciali strutture per il migliore funzionamento dell’associazione.
- Ratificare l’utilizzo dei fondi sociali da parte del presidente.
- Svolgere l’attività di iniziativa e proposte per il conseguimento degli scopi dell’associazione, demandandone l’operatività al Presidente.
- Ratificare tutte le iniziative assunte autonomamente dal Presidente.
Articolo 10 (Il Presidente)
Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è scelto tra i soci fondatori e solo in presenza di rifiuto di tutti i soci fondatori, potrà essere scelto tra i soci ordinari. Esso dura in carica fino al termine del mandato, salvo revoca di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Esegue tutte le delibere del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci. Preside e convoca il lavori dell’assemblea generale e del Consiglio Direttivo, stabilendo l’ordine del giorno.
Qualora ne ravvisi l’urgenza o la necessità, il Presidente ha potestà autonoma di iniziativa e il suo operato sarà posto all’approvazione o ratifica del Consiglio Direttivo. Può attivare qualsiasi iniziativa per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
Accerta che si operi in conformità agli interessi dell’associazione. Può nominare un Vicepresidente di sua fiducia che, in caso di impedimento o assenza provvisoria del Presidente, assume suoi poteri sempre su delega espressa dello stesso ed in via provvisoria.
Può delegare alcuni soci di stretta fiducia al compimento di determinate attività stabilite dal Presidente stesso per il raggiungimento dei fini dell’associazione.
Può costituire un suo ufficio per raggiungere i fini dell’associazione (ufficio di presidenza). Dispone dei fondi sociali con successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
Assegna incarichi esecutivi di settore e le specifiche attività per il raggiungimento dei fini dell’associazione con comunicazione al Consiglio Direttivo; i soggetti in questione rispondono del loro operato.
Accetta le domande di ammissione a socio. Accetta le dimissioni da socio.
Articolo 11 (Il Segretario Amministrativo)
Il Segretario Amministrativo cura gli adempimenti della gestione patrimoniale, dei conti correnti bancari o postali intestati all’associazione, sottoponendo il tutto alla firma del Presidente.
È nominato direttamente dal Presidente tra uno dei soci fondatori o ordinari in relazione allo stretto rapporto di fiducia che deve intercorrere tra presidente e lo stesso.
Articolo 12 (Scioglimento dell’Associazione)
L’assemblea delibera lo scioglimento dell’associazione quando gli scopi sociali vengono meno ed in ogni caso in cui lo ritenga necessario o opportuno.
La destinazione del patrimonio è stabilita dal regolamento interno, rispettando sempre i principi e gli scopi propri dell’associazione.
Articolo 13 (Patrimonio Sociale)
Il patrimonio dell’associazione è costituito da: 1. le quote sociali; 1. i contributi ed elargizioni dei soci, dello Stato, degli Enti locali, degli Enti pubblici o privati, dei terzi; 1. le sovvenzioni e i fondi di riserva, 1. ogni bene mobile od immobile appartenente all’Associazione (pervenuto per acquisto, donazione, lascito, o altro titolo); 1. ogni altra entrata che concorra ad incrementare le attività sociali, purché non condizioni i fini dell’associazione. Il patrimonio sociale è indivisibile.
È vietato distribuire - anche in modo indiretto - utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 15 (Rendiconto Economico e Finanziario)
Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo; il rendiconto dovrà essere approvato entro il 3 maggio di ogni anno.
Articolo 16 (Norma Transitoria)
Fino alla convocazione della prima assemblea generale il consiglio direttivo assume tutte le funzioni dell’assemblea generale dei soci come specificate nell’art. 8 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo durante questo periodo potrà cooptare a far parte dello stesso consiglio, nei limiti numerici stabiliti nell’art. 9 dello statuto, altri soci, su valutazione obiettiva dell’impegno profuso nell’attività associativa.
Il Consiglio Direttivo e il Presidente rimangono in carica fino alla convocazione dell’assemblea generale dei soci, per il rinnovo delle cariche sociali.
Firmato:
Vittorio Alvino; Guglielmo Celata; Ettore Di Cesare; Gianluca Canale; Salvatore Santalucia; Antonello Faraone Notaio.
