Bisogna cambiare strategia per contrastare la violenza di genere Violenza di genere

Il contrasto alla violenza contro le donne in Italia sconta mancanze normative e politiche. Serve una strategia di lungo periodo per cambiare la società, a partire da interventi educativi e formativi, dentro e fuori dalle scuole.

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Ieri il senato ha dato il via libera al disegno di legge di iniziativa governativa, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Già approvato dalla camera dei deputati, l’atto non si discosta di molto dalla normativa vigente sul tema. Rafforzamento delle capacità di intervento delle forze dell’ordine, inasprimento delle pene e, almeno a livello normativo, supporto alle vittime di violenza. Questo l’approccio consolidato, che tuttavia non basta a limitare efficacemente un fenomeno così strutturale. La violenza di genere si può contrastare solo cambiando il paradigma sociale e culturale in cui è radicata.

È conseguenza della posizione sociale di inferiorità attribuita alla donna in tutte le sfere della sua vita. Vai a “Che cosa si intende per disparità di genere”

Per farlo serve una strategia a lungo termine, che miri a un cambiamento profondo. Con interventi formativi sul lavoro, negli spazi pubblici e soprattutto rivolti all’educazione nelle scuole. Per insegnare a bambini e ragazzi un approccio sano e rispettoso alle relazioni affettive e sessuali. E gli strumenti per proteggere sé stessi e gli altri.

Sexuality education equips children and young people with the knowledge, skills, attitudes and values that help them to protect their health, develop respectful social and sexual relationships, make responsible choices and understand and protect the rights of others.

Si tratta di una sfida prima di tutto culturale, che certamente non si esaurisce con l’approvazione di una legge. Tuttavia nell’approvare il disegno di legge di cui abbiamo parlato in apertura, i deputati lo scorso 26 ottobre hanno bocciato l’emendamento – sostenuto da tutti i partiti di opposizione – che chiedeva proprio di introdurre l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Salvo poi che il tema – come purtroppo accade spesso – è tornato al centro del dibattito a seguito di un evento drammatico: l’uccisione della 22enne Giulia Cecchettin.

Dopo varie dichiarazioni sia della maggioranza che dell’opposizione, negli ultimi giorni sembra essersi aperto un dialogo tra la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, per approvare una legge insieme. Tuttavia è ancora presto per sapere se questo confronto si concretizzerà, o se cadrà nel vuoto una volta calata l’attenzione del dibattito pubblico. Considerando anche le divergenze delle forze politiche in tema di educazione affettiva e sessuale.

In vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo ricostruito i limiti dell’azione normativa e politica del nostro paese. Nel contrasto di un fenomeno che è sempre troppo grave, come dimostrano anche i dati.

Il quadro normativo

Con la legge 77 del 2013 l’Italia ha ratificato la convenzione di Istanbul, facendo un primo passo concreto in termini normativi per il contrasto alla violenza sulle donne. Questo trattato internazionale introduce diversi standard che i paesi sono tenuti a raggiungere. Dalla prevenzione e condanna della violenza, alla protezione e al sostegno delle vittime. La convenzione richiede anche un impegno sulla raccolta di dati e informazioni riguardo il fenomeno. E invita a introdurre nelle scuole materiali didattici sui temi della parità di genere.

Il quadro normativo sulla violenza di genere è frammentato.

Alla ratifica della convenzione è seguita nel nostro paese l’adozione del decreto legge 93/2013, per implementarne gli interventi. L’atto in particolare ha introdotto lo strumento dei piani d’azione contro la violenza di genere. Finanziati dal fondo per le pari opportunità, questi piani triennali rappresentano la strategia nazionale sul tema. Oltre al potenziamento delle strutture di soccorso e supporto alle vittime, mirano alla formazione delle professionalità che possono entrare in contatto con episodi violenti.

A questi interventi è seguita l’approvazione della legge 69/2019 (il cosiddetto “codice rosso”), che ha rafforzato le tutele processuali per le vittime, inasprito le pene previste per alcuni reati e ne ha inseriti di nuovi nel codice penale. Come il delitto di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti (il cosiddetto revenge porn). Con la successiva legge 134/2021, tutte le misure introdotte con questo atto sono state estese anche ai casi di violenza tentata.

Per quanto diversi interventi possano essere valutati positivamente, nessuno di questi atti ha introdotto momenti educativi e formativi su affettività e sessualità, né dentro né fuori dalla scuola, fatta eccezione per specifiche professionalità. Non è stato colto neanche il suggerimento della convenzione di Istanbul, di integrare nelle scuole materiali didattici sul tema.

Le commissioni parlamentari

Tra gli interventi che si sono susseguiti negli anni, va considerata anche l’istituzione nelle ultime legislature di commissioni d’inchiesta su femminicidio e violenza di genere. Nella XVII e XVIII tale commissione era solo al senato, mentre dallo scorso 26 luglio è operativa per la prima volta una commissione bicamerale. Al momento è ancora troppo presto per valutarne l’operato. Le audizioni finora si sono concentrate solo su un piano conoscitivo e di ricognizione sul tema attraverso incontri e testimonianze esterne. Ma senza produzione di documenti, relazioni o proposte di legge.

Guardando al passato invece, la commissione al senato della XVIII legislatura ha proposto e portato ad approvazione la legge 53/2022. Un atto che ha introdotto nuove regole relative alla raccolta dei dati statistici sul fenomeno. In particolare, ha implementato obblighi di trasmissione dei dati su episodi di violenza di genere da parte di vari enti, incluse le strutture sanitarie pubbliche. E ha definito la raccolta di indicatori quali la relazione tra l’autore e la vittima di reato e la presenza dei servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

L’ordinamento italiano non prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente verso le donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima. Per il nostro diritto penale, se si esclude il delitto di mutilazioni genitali femminili, il genere della persona offesa dal reato non assume uno specifico rilievo, e conseguentemente non è stato fino a pochi anni fa censito nelle statistiche giudiziarie.

Tuttavia, nonostante la legge 53/2022, i dati a disposizione non sono ancora sufficienti per raccontare la violenza di genere in tutte le sue manifestazioni, denunciate e non. Né per superare i limiti della mancata definizione giuridica di femminicidio.

Omicidi di donne in ambito familiare e affettivo

Il femminicidio è l’omicidio di una donna in quanto tale, cioè per via del suo genere. Questa è la definizione data dalla commissione statistica delle nazioni unite e adottata da Istat. Individuare precisamente tale fattispecie richiede numerose informazioni. Riguardo la relazione tra vittima e autore (familiare, sentimentale, amicale, lavorativa), eventuali episodi violenti precedenti, le modalità e il contesto in cui ha avuto luogo l’uccisione e molto altro. Tutti aspetti che richiedono tempo per essere definiti e che passano attraverso indagini e processi.

In Italia, non sono disponibili tutte queste informazioni, che solo in futuro si potranno rilevare grazie alla collaborazione inter-istituzionale con il Ministero dell’Interno. Tuttavia, già a partire dalle informazioni disponibili (relazione tra vittima e autore, movente, ambito dell’omicidio) è possibile delineare un primo quadro.

Per questo motivo, l’indicatore che spesso si utilizza per inquadrare il fenomeno nel nostro paese è il numero di omicidi di donne in ambito familiare o affettivo. Aggiornato settimanalmente dal ministero dell’interno, comprende le uccisioni da parte di partner o ex partner e quelle per mano di familiari e parenti. Sono dati che chiaramente hanno un margine di errore, non solo perché si tratta di ricostruzioni che avvengono a processo non concluso, ma anche rispetto alla stessa definizione di femminicidio. Poiché includono anche casi in cui l’uccisione potrebbe non essere legata a motivazioni di genere ma ad altro. Per esempio questioni di eredità o altre liti familiari. Tuttavia si tratta dell’indicatore più accurato, attualmente disponibile, per tracciare il fenomeno in Italia, sia a livello nazionale che regionale.

87 le donne uccise in ambito familiare/affettivo dal 1 gennaio al 19 novembre 2023, di cui oltre la metà (55) da parte di partner/ex partner.

Costituiscono l’82% delle donne uccise complessivamente (106) e il 29% di tutti gli omicidi (sia di uomini che di donne) commessi da inizio anno fino al 19 novembre (295). Inoltre vale la pena sottolineare che, nello stesso periodo di riferimento, gli uomini uccisi in totale sono stati molti di più (189) ma solo il 23% è stato ucciso in ambito familiare e affettivo.

Infine, osservando anche gli anni recenti è evidente che il fenomeno sia tutt’altro che in calo. Nel 2020 le donne vittime di omicidi da parte di familiari, partner o ex partner sono state 101, poi 105 nel 2021 e 104 nel 2022.

FONTE: elaborazione openpolis su dati ministero dell’interno
(ultimo aggiornamento: venerdì 30 Giugno 2023)

I reati spia

Abbiamo visto che i femminicidi sono tutt’altro che eccezionali (29%) rispetto agli omicidi commessi nel nostro paese e che costituiscono la stragrande maggioranza (82%) degli omicidi di donne. Ma la violenza di genere comprende un orizzonte molto più vasto, di cui il femminicidio è “solo” il culmine. Molestie, percosse, maltrattamenti, violenza psicologica, economica, persecuzioni, dinamiche di potere e di ricatto. Si tratta spesso di atti sommersi, che avvengono tra le mura domestiche e che per numerosi e comprensibili motivi – paura di ripercussioni, sfiducia nelle forze dell’ordine, dipendenza economica, timori per i figli – non vengono denunciati.

I reati spia sono possibili indicatori di una violenza di genere. Sono ritenuti tali gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.).

FONTE: elaborazione openpolis su dati ministero dell’interno
(pubblicati: mercoledì 8 Marzo 2023)

La grande maggioranza di tutti i reati spia ha come vittima le donne. In particolare le violenze sessuali, dove le vittime di sesso femminile costituiscono oltre il 90% in tutti e 4 gli anni di osservazione.

5.452 le donne vittime di violenza sessuale nel 2022. Il dato più alto registrato nel periodo 2019-2022.

È evidente che la violenza di genere non sia affatto in calo. E questo è rappresentativo della necessità di invertire la direzione a livello normativo prima, per ottenere un cambiamento positivo a livello sociale e culturale poi. Non basta l’inasprirsi delle pene, non basta neanche dare supporto alle vittime. È necessario riconoscere che il fenomeno non è imputabile a casi isolati, dovuti a situazioni eccezionali di disagi psicologici o sociali. Va riconosciuto come strutturale e come tale la strategia di contrasto deve mirare a educare la popolazione, dentro e fuori le scuole e guardare a un orizzonte più ampio e di lungo termine.

Foto: Daniele Levis PelusiLicenza

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