Caricometro, dove non arrivano le leggi
1. I limiti al cumulo di incarichi politici
Per evitare conflitti di interessi e una gestione sbagliata del potere, il nostro sistema legislativo prevede una serie di norme per rendere la vita delle istituzioni più equa e trasparente. In particolare tre concetti chiave delineano dei chiari limiti di accesso alle cariche pubbliche: l’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità.
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
Le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo, cioè di candidarsi ad un determinato incarico pubblico. Nel caso del parlamento, riguardano tutti coloro che sono stati condannati in via definitiva per una serie di reati tra cui quelli contro la pubblica amministrazione (incluso peculato, corruzione, abuso d’ufficio e altro), quelli previsti dall’art. 51 comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (associazione a delinquere, associazione mafiosa e altro) e i delitti non colposi per cui è prevista una reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Di fronte a un comportamento grave e illecito quindi, viene tolta la possibilità di partecipare come candidato alle elezioni. Non solo, si perde anche la cosiddetta agibilità politica, cioè la possibilità di ricoprire incarichi di governo. L’esempio più noto è quello Silvio Berlusconi, condannato a quattro anni di reclusione per frode fiscale nel 2013, diventando quindi incandidabile.
La decadenza di Berlusconi da senatore
Ecco come andò il voto in parlamento.
L’ineleggibilità parlamentare invece è una situazione in cui il titolare di una carica pubblica o di un mandato elettorale al livello locale, candidandosi potrebbe trovarsi in una situazione di supremazia rispetto agli altri candidati. Questo ruolo lo pone in un contesto di vantaggio, in quanto potrebbe influenzare la competizione nell’ambito della comunità locale. Trattasi quindi di un impedimento giuridico per assicurare una equa e giusta competizione elettorale. Per il parlamento, per esempio, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno 180 giorni prima della fine della legislatura e, in caso di elezioni anticipate, entro i 7 giorni dallo scioglimento delle camere. Alcuni esempi di ineleggibilità con la carica di deputato e senatore sono: sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti, i capi gabinetto dei ministri, i prefetti, capo e vicecapo della polizia.
Il nostro sistema legislativo prevede una serie di norme per rendere la gestione delle istituzioni più equa.
Infine l’incompatibilità si pone come impossibilità per i politici di svolgere due determinati incarichi contemporaneamente per evitare possibili conflitti di interesse. I membri di camera e senato, per esempio, non possono essere allo stesso tempo consiglieri regionali, assessori regionali o parlamentari europei. Le incompatibilità parlamentari non riguardano solo ruoli politici, ma anche in aziende, in particolare quelle pubbliche o di controllo pubblico. E ancora, i direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl sono incompatibili con la maggior parte degli incarichi politici, dai comuni fino al parlamento nazionale passando per le regioni.
Questo impianto legislativo però ha dei limiti, sia dal punto di vista procedurale, nelle tempistiche per la risoluzione dei casi, che da quello concettuale, data la possibilità di mantenere alcuni tipi di incarichi simultaneamente. Per quanto permesso dalla legge, appare a volte discutibile.
L’iter per risolvere le incompatibilità
Oltre ai casi previsti da costituzione e per legge, ogni istituzione stabilisce quali incarichi sono incompatibili con il mandato in questione. La risoluzione di eventuali contenziosi viene affrontata all’interno delle singole istituzioni, da uno specifico organo, che nel caso delle regioni e del parlamento, è la giunta delle elezioni. A quest’ultima spetta il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione alla nomina ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Con alcune differenze in base all’istituzione, l’iter è generalmente caratterizzato da una serie di passaggi.
Le norme in campo hanno dei limiti sia procedurali che concettuali.
La prima fase riguarda l’accertamento da parte della giunta degli incarichi svolti da parte degli eletti. Qualora emergessero incompatibilità, viene dato un termine entro il quale scegliere quale ruolo si vuole portare avanti. Non solo, se la giunta non si esprime in maniera unanime, è possibile per l’interessato contestare la decisione. La giunta per le elezioni svolge quindi un ruolo fondamentale nel contestare la legittimità di portare avanti più incarichi contemporaneamente, ed è l’organo che, nei casi contestati, decide in via definitiva cosa deve avvenire. Una procedura che però viene spesso abusato dagli interessati, che anche in casi di palese incompatibilità riescono a protrarre doppi incarichi a lungo.
Alcuni neo-parlamentari hanno abusato del regolamento per portare avanti un doppio incarico incompatibile il più a lungo possibile.
L’inizio della XVIII legislatura ne è stato un caso lampante: in mancanza di una giunta delle elezioni, organo la cui costituzione è stata posticipata a causa della mancanza di un governo, la verifica dei poteri dei nuovi eletti non è ancora avvenuta. Alcuni neo-eletti, pur in situazione di incompatibilità costituzionale, non si sono dimessi dal precedente incarico. Una via percorribile perché senza una giunta non sono ancora stati contestati, almeno da parte del parlamento, i doppi incarichi in essere. Contestazioni che in alcuni casi sono arrivate dalle regioni, mentre in altri no, permettendo agli interessati di continuare a svolgere entrambi i ruoli.
Caricometro – XVIII legislatura
11 parlamentari sono ancora incompatibili. Per iter lenti e abusi del regolamento molte situazioni sono ancora da risolvere.
Esempio perfetto di questa situazione è Luciano D’Alfonso. Il governatore della regione Abruzzo è stato eletto in parlamento con il Partito democratico, sottolineando più volte la sua intenzione di mantenere il doppio incarico incompatibile finché consentito dal regolamento. Come se non bastasse la giunta delle elezioni della regione Abruzzo ha approvato la sua linea, dichiarando che l’incompatibilità scatterà solo quando ci sarà la convalida degli eletti da parte della giunta delle elezioni del senato. In pratica si è approfittato delle formalità previste dal regolamento e dallo stallo istituzionale per mantenere il doppio ruolo più a lungo possibile.
Dichiaro la mia volontà di esercitare il diritto di opzione tra le due cariche una volta completati tutti i passaggi istituzionali e dopo che sia stata istruita compiutamente la convalida da parte della Camera competente nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa in materia
È chiaro che in un contesto normale queste situazioni non si dovrebbero creare, ma da parte di alcuni politici c’è una netta mancanza di rispetto nei confronti di elettori e istituzioni. Nessuno contesta, almeno in questa sede, la possibilità di passare da un incarico all’altro, ma quando si decide di terminare un mandato politico per iniziarne un altro, si dovrebbe avere l’onestà di farlo in maniera netta. Le questioni qui sono due: da un lato la scelta di non dimettersi subito da un incarico quando si decide di candidarsi altrove, dall’altro l’aggravante di candidarsi a un incarico incompatibile con quello già svolto. Sembra chiaro che l’attuale classe politica, se non per alcune eccezioni, non considera questi elementi problematici, ma possono evidentemente essere considerati come una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori, i quali vedono troppo spesso i propri rappresentanti passare a nuovi incarichi prima di completare il loro mandato.
L’opportunità del legittimo
Un secondo aspetto da non sottovalutare, e che sarà oggetto di questo esercizio, riguarda una serie di incarichi che la legge non vieta di svolgere contemporaneamente. Nonostante non ci siano problemi dal punto di vista legale infatti, la fattibilità, nonché l’opportunità dello svolgerli allo stesso momento è quantomeno discutibile. Alcuni di questi casi hanno fatto scuola, come la tanto discussa legittimità per i presidenti degli ordini professionali di fare anche i parlamentari, altri sono più rari ma ugualmente discutibili, come la possibilità di fare il consigliere in un comune capoluogo di regione e di essere allo stesso tempo consigliere regionale, o anche la possibilità di svolgere queste due incarichi in due regioni differenti.
Foto credit – Camera dei deputati