Tra i vari poteri attribuiti al presidente della repubblica c’è quello di nomina. Il carattere di questo potere tuttavia cambia in maniera determinante a seconda dei casi previsti dalla costituzione e dalle leggi. Per alcune nomine infatti il presidente può decidere in modo del tutto autonomo. Per altre il potere del capo dello stato è esercitato in maniera congiunta con altri organi costituzionali. Come abbiamo visto nel precedente capitolo questo è ad esempio il caso della nomina del presidente del consiglio. Infine esistono diverse situazioni in cui la scelta della nomina è attribuita a un altro organo istituzionale, ma è comunque richiesto che l’atto con cui viene affidato l’incarico sia un decreto del presidente della repubblica.

La nomina dei senatori a vita

Il fatto che la carta istituisca la figura del senatore a vita è un elemento del tutto particolare per una costituzione moderna. Si tratta di un retaggio dello statuto albertino, dove il senato era interamente composto da persone nominate a vita dal re. Questo istituto è dunque sopravvissuto al nuovo assetto repubblicano se pur in maniera molto mitigata. La gran parte del senato infatti è eletta a suffragio universale, e sono solo alcuni i posti riservati ai senatori a vita.

Sono due i percorsi possibili per ricoprire questa carica. Intanto sono senatori a vita di diritto gli ex presidenti della repubblica (articolo 59 della costituzione). Ad oggi quindi si tratta del solo Giorgio Napolitano, a cui si aggiungerà Sergio Mattarella a meno che il parlamento non gli conferisca un secondo incarico.

Inoltre si può diventare senatori a vita su nomina del capo dello stato. In questo caso si tratta di un potere sostanziale. Dunque è il presidente della repubblica a compiere la scelta senza doverla concordare con altri, seguendo solo le indicazioni fornitegli dalla costituzione. Indicazioni che tuttavia, prima che la riforma del 2020 rivedesse questo passaggio, potevano essere interpretate in modi diversi.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

L’interpretazione estensiva considerava che ciascun presidente potesse nominare fino a 5 senatori a vita nel corso del suo mandato. L’interpretazione restrittiva invece prevedeva che i senatori a vita di nomina presidenziale fossero al massimo 5. In questo caso dunque il presidente si sarebbe dovuto limitare a sostituirli quando uno di questi fosse venuto a mancare.

Data la diversa interpretazione seguita dai vari capi dello stato, il numero di senatori a vita di nomina presidenziale in carica è cambiato nel tempo.

FONTE: elaborazione openpolis su dati del senato della repubblica
(ultimo aggiornamento: lunedì 6 Dicembre 2021)

In generale comunque soltanto tra il 1994 e il 2000 sono stati in carica contemporaneamente più di 5 senatori a vita di nomina presidenziale. Questo perché l'interpretazione estensiva della norma è stata adottata solo da 2 presidenti della repubblica: Sandro Pertini in carica dal 1978 al 1985 e Francesco Cossiga in carica dal 1985 al 1992. Ognuno dei quali nominò 5 senatori a vita. Visto che questa lettura venne fornita da due presidenti della repubblica di fila, sarebbe potuta diventare una prassi.

Tuttavia quando Scalfaro divenne presidente nel 1992 trovò già 9 senatori a vita in carica. Proseguendo sulla linea dei sui predecessori dunque avrebbe potuto portare questo numero a 14. Forse è proprio in considerazione del fatto che la numerosità di questi stesse diventando eccessiva, Scalfaro è stato l'unico presidente della repubblica che non ha nominato alcun senatore a vita.

Einaudi ha nominato ben 8 senatori a vita ma gradualmente, senza superare il limite di 5 in carica contemporaneamente. Pertini e Cossiga invece ne hanno nominati 5 ciascuno ma superando questo limite. Scalfaro non ne ha nominato nessuno forse perché quando venne eletto erano già 9 i senatori a vita di nomina presidenziale in carica.

FONTE: Senato della repubblica ed elaborazione openpolis
(ultimo aggiornamento: martedì 6 Marzo 2018)

Anche i suoi successori seguirono il suo esempio, non a caso lo stesso Mattarella nel corso dei sui 7 anni di mandato ha nominato in questo incarico solo la senatrice Liliana Segre. Anche Ciampi e Napolitano hanno seguito questa prassi pur avendo nominato 5 senatori a vita ciascuno. Ciampi infatti attese sempre la scomparsa di uno dei senatori in carica prima di nominarne un altro. Napolitano invece, per non incidere sull'esigua maggioranza presente al senato, evitò di nominare senatori a vita nel corso della XV legislatura, nonostante fossero solo 4 in carica. Il posto di senatore venne infatti attribuito a Mario Monti nella legislatura successiva, mentre altri 4 furono nominati da Napolitano nel corso del suo, se pur breve, secondo mandato.

La maggior parte dei presidenti ha dunque ritenuto che l'interpretazione estensiva rischiasse di produrre un numero eccessivo di senatori a vita, tale da squilibrare i rapporti politici interni al senato. Una questione che assume oggi un nuovo interesse. Nella prossima legislatura infatti, con la riduzione del numero di parlamentari, il senato passerà da 315 a 200 senatori elettivi. Di conseguenza dunque aumenterà proporzionalmente il peso politico dei senatori a vita. Proprio per questo la legge costituzionale 1/2020 ha modificato l'articolo 59 della costituzione, adottando l'interpretazione restrittiva e stabilendo quindi che i senatori a vita nominati dal presidente potranno essere al massimo 5.

La nomina dei giudici costituzionali

L'altro importante potere di nomina sostanzialmente presidenziale è quello che riguarda i giudici costituzionali, un terzo dei quali, come stabilito dalla carta, è nominato proprio dal capo dello stato.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Al contrario della disposizione precedente questo articolo della costituzione non lascia spazio ad altre interpretazioni. Al presidente infatti è attribuito un potere cruciale e di equilibrio tra il potere politico e quello giudiziario. Ed è proprio in questi termini infatti che è stato spesso esercitato dai presidenti della repubblica. In molti casi infatti sembra che le scelte del Quirinale, oltre alla valutazione del profilo del giudice, abbiano riguardato anche la ricerca di un equilibrio all'interno della corte.

Un primo elemento che pare confermare questa tesi è dato dal fatto che la maggioranza dei giudici costituzionali che hanno ricoperto il ruolo di presidenti della consulta erano proprio di nomina presidenziale. Segno che queste figure hanno ricevuto la fiducia sia dei componenti nominati dalla magistratura che di quelli nominati dal parlamento.

FONTE: openpolis
(ultimo aggiornamento: venerdì 18 Dicembre 2020)

Un altro elemento interessante poi riguarda la questione di genere. Gran parte delle poche donne entrate a far parte della corte costituzionale infatti sono state nominate proprio dai presidenti della repubblica.

5 su 7 le giudici costituzionali che sono state nominate dal presidente della repubblica.

Oggi sono 4 le donne in carica nella corte costituzionale. Un numero ancora basso ma decisamente in crescita rispetto agli scorsi anni. Si tenga presente che sia il parlamento che le alte magistrature (la corte di cassazione nello specifico) hanno nominato fino ad oggi solo una donna ciascuno in questo ruolo, ed entrambe sono ancora in carica. Il parlamento ha atteso fino al 2014 per decidersi a optare per una donna, Silvana Sciarra. Per le alte magistrature invece si è dovuto attendere addirittura il 2020 con la nomina di Maria Rosaria San Giorgio.

FONTE: openpolis
(ultimo aggiornamento: venerdì 18 Dicembre 2020)

Al contrario sono ormai diversi anni che i presidenti della repubblica hanno iniziato a nominare anche delle donne per questo tipo di incarico. Il primo fu il presidente Scalfaro, nel 1996, con la nomina di Fernanda Contri. Una prassi che comunque ha preso corpo in particolare in anni recenti. Delle ultime 8 nomine decise dal colle infatti la metà sono state attribuite a donne.

Nel suo primo anno di mandato il nuovo capo dello stato dovrà nominare un nuovo giudice costituzionale, visto che il mandato del giudice Giuliano Amato andrà in scadenza il prossimo settembre. Anche la scelta del nuovo profilo da inserire nella consulta dunque, contribuirà a fornire elementi utili a capire quale sarà il nuovo corso del colle.

I decreti di nomina del presidente della repubblica

La costituzione stabilisce poi che in alcuni casi sia il capo dello stato a nominare alcuni importanti funzionari dello stato. Nella maggior parte dei casi però questa competenza assume la forma di un potere formale.

[Il presidente della repubblica] Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Varie leggi infatti stabiliscono che alcune nomine particolarmente importanti siano deliberate da un certo organo e poi conferite tramite decreto del presidente della repubblica (Dpr). È ad esempio il caso della nomina dei segretari generali dei ministeri e dei capi dipartimento la cui nomina è deliberata dal consiglio dei ministri e conferita con Dpr. Lo stesso invece non avviene per i direttori generali, che sono nominati con decreto del presidente del consiglio (D.Lgs. 165/2001 articolo 19). Anche i prefetti (articolo 9 del D.Lgs. 139/2000), i più alti gradi militari (codice dell'ordinamento militare) e i diplomatici (Dpr 18/1967 articolo 109 bis) sono tra gli altri nominati con decreto del capo dello stato.

Come accennato si tratta in questi casi di un potere solo formale, visto che sono altri gli organi che assumono la decisione, ratificata poi dal decreto presidenziale. Anche in questo caso però è utile ricordare come la stessa corte costituzionale abbia riconosciuto al presidente della repubblica il cosiddetto “potere di persuasione”, o moral suasion, ovvero la funzione di moderare, persuadere e stimolare gli altri poteri costituzionali, al fine di garantire l’equilibrio fra gli stessi. È legittimo dunque immaginare che anche rispetto alle nomine sia da tenere presente l'influenza che il Quirinale esercita sugli altri poteri dello stato.

Esistono poi alcuni casi specifici in cui il potere di nomina del presidente della repubblica assume, anche in questo caso, natura sostanziale. Si tratta ad esempio degli incarichi presso il segretariato del Quirinale. È infatti al presidente che spetta la scelta, in piena autonomia, dei sui consiglieri e tra questi del segretario generale del Quirinale.

Foto Credit: Quirinale

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