Le problematiche rilevate nell’indagine conoscitiva sui discorsi d’odio Hate speech

È conclusa l’indagine conoscitiva sui discorsi d’odio, iniziata nel maggio 2021 dalla commissione straordinaria guidata da Liliana Segre. Le due principali sfide individuate nel documento conclusivo sono la definizione chiara del fenomeno e un intervento normativo nel mondo digitale.

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La commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, istituita nel 2019 per volere di Liliana Segre (che ne è presidente) ma attiva soltanto dall’aprile 2021, si occupa delle leggi e delle iniziative relative al tema dell’intolleranza.

Nella seduta n.2 del 20 maggio 2021 è stato approvato all’unanimità l’avvio da parte della commissione di un’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alle evoluzioni della normativa europea in materia, e a giugno 2022 l’indagine è stata conclusa.

Nel documento conclusivo, sono identificate due sfide principali a riguardo. Da una parte, introdurre una definizione chiara e trasparente di “hate speech”, anche da un punto di vista normativo. Dall’altra, un intervento specifico nell’ambito dell’odio online.

Il documento esplora prima di tutto il problema della definizione, per poi passare in rassegna gli strumenti già esistenti per contrastare i discorsi d’odio, a livello internazionale, europeo e italiano, e il contesto normativo. Entrando nel merito degli specifici gruppi bersagli dei discorsi d’odio, analizzando le loro peculiarità, e soffermandosi anche sul problema delle piattaforme digitali.

Delimitare la nozione di “hate speech”

Il primo problema individuato dalla commissione è la mancanza di una definizione giuridica univoca, sia in Italia che in Ue, del fenomeno dell’hate speech. Il principale ostacolo, quando si cerca di definire i discorsi d’odio, è che la libertà di opinione è un diritto fondamentale all’interno di una democrazia.

Ad oggi non esiste una definizione internazionale univoca di hate speech o discorso d’odio. Vai a "Che cos’è l’hate speech e com’è regolamentato"

A differenza del costituzionalismo liberale statunitense però il costituzionalismo europeo riconosce la categoria dell’abuso di diritto. In diverse istanze infatti l’uguaglianza, la dignità, l’onore e la reputazione sono stati affermati come diritti che di fatto possono limitare la libertà di espressione di un altro.

Dalle audizioni è emerso che si è certamente sempre liberi di odiare e che il sentimento d’odio va distinto dai discorsi d’odio. La libertà di odiare non equivale, infatti, alla libertà di manifestare espressioni d’odio […]

Caratteristica fondamentale dei discorsi d’odio è infatti che essi sono pericolosi. Oltre a ferire le persone contro cui sono diretti, fungono da valvola di sfogo per pulsioni antisociali che possono dilagare. Anche se tutelare la libertà di esprimere dissenso, disagio e malcontento rimane cruciale.

I discorsi d’odio limitano la libertà di espressione delle vittime.

Come illustra il documento conclusivo, l’hate speech va inteso come più di una semplice contrapposizione tra due diritti – il diritto di libera espressione da un lato e quello alla dignità dall’altro. Esso può essere più efficacemente compreso come uno stesso diritto, esercitato da due soggetti, la cui espressione in uno può limitare l’altro. Difatti l’odio calpesta la libertà di espressione della vittima, sino anche a impedirle di denunciare il reato subito, per vergogna, timore, paura di non incontrare supporto – come dimostrato anche dal fenomeno dell’under-reporting, ovvero il fatto che i reati denunciati sono di entità nettamente inferiore rispetto a quelli compiuti.

L’odio online e le sue peculiarità

Il documento si sofferma anche sulle modalità di diffusione dell’odio, e in particolare su quelle digitali – anche se è importante sottolineare che l’hate speech è caratteristico anche dei media tradizionali.

I discorsi d’odio online hanno caratteristiche peculiari.

Online, l’odio rimane attivo più a lungo, si presenta in diversi formati ed è facilitato dalla generale percezione di anonimato e impunità. Inoltre è transnazionale, il che rende più complesso individuare i meccanismi legali idonei per combatterlo. Gli algoritmi poi distorcono ulteriormente le notizie, creando dei veri e propri filtri cognitivi. Oltre al fatto che la comunicazione digitale è più veloce, e che genera effetti a catena.

A questo si aggiunge il fatto che le piattaforme esercitano ormai un enorme potere che non è solo sociale, ma anche economico, politico e tecnologico. Sono capaci di orientare il dibattito pubblico, come fossero un organo politico.

Questo espone ad un rischio gigantesco il rapporto tra infrastrutture digitali e sistemi democratici: la libertà di espressione online finisce per dipendere dalle piattaforme, con ruolo potenzialmente alternativo allo stato.

Al momento, lo strumento principale in questo senso è il codice di condotta dell’Ue, del 2016. A livello nazionale, l’Agcom ha introdotto un analogo regolamento su segnalazione e moderazione di contenuti d’odio.

Ma è necessario un ulteriore intervento normativo specifico. La commissione straordinaria propone in questo senso l’introduzione di un regolamento sui servizi digitali (Dsa) che possa in futuro costituire una base normativa comune per tutti i paesi membri, oltre che, per l’Italia, di un osservatorio nazionale permanente sui discorsi d’odio e i crimini d’odio. Sostenendo inoltre la necessità di promuovere una regolamentazione internazionale sull’anonimato.

Come raccogliere dati e monitorare?

Come evidenzia la commissione, i discorsi d’odio costituiscono una sfida per la statistica ufficiale. In primis proprio per via della difficoltà di definizione e per la complessità del fenomeno. In questo senso l’indagine conoscitiva ha portato alla conclusione che è necessario definire e implementare una metodologia comune e un coordinamento a livello europeo per la raccolta dati e il monitoraggio.

Da un punto di vista giuridico, ci sono i dati sui procedimenti penali sui crimini d’odio. Tuttavia, siccome al momento non è riconosciuta come aggravante la discriminazione basata sul sesso, sul genere, sull’identità e sull’orientamento, i dati di questo genere sono disponibili ma solo per le vittime di crimini di matrice razzista o xenofoba.

+33 i procedimenti per discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nel 2018, rispetto al 2010.

Sono riportati i procedimenti contenenti reati d’odio e atti discriminatori. L’aggravante di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è definito nel Dl 122/1993 (art.3) sostituito, a partire dal 6/4/2018, dall’art.604 ter cp. Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono invece definiti nella legge 654/1975, art. 3, sostituito, a partire dal 6/4/2018, dall’art.604 bis cp, dal Dl 122/1993 (artt.1-2) e dalla legge 205/1993 (art.1). Il reato di apologia del fascismo è invece definito nella legge 645/1952 (art. 4).

FONTE: elaborazione openpolis su dati Istat
(ultimo aggiornamento: martedì 28 Giugno 2022)

Dal 2010 al 2018 è aumentato soprattutto il numero di procedimenti per discriminazione, odio o violenza basate su pregiudizio etnico, razziale, nazionale o religioso, passati da 65 a 98. Anche i casi di apologia del fascismo, seppure meno numerosi, sono aumentati molto significativamente, passando in questo stesso lasso di tempo da 11 a 25.

Per quanto riguarda invece l’aggravante per atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il picco è stato raggiunto nel 2015, quando sono stati registrato 282 casi. La cifra è poi andata gradualmente diminuendo, ma il 2020 ha rappresentato un incremento rispetto all’anno precedente (+16 casi).

Oltre a questi dati, rilevati dalle autorità giudiziarie, Istat fa anche misurazioni relative agli stereotipi, alla percezione dei ruoli sociali e alla consapevolezza della discriminazione - per tutte le categorie considerate vulnerabili: donne, popolazione Lgbt, stranieri, immigrati e comunità rom e sinti. Oltre a registrare l'adozione di misure per garantire una maggiore diversità nell'ambiente lavorativo.

Sono indicate le imprese che adottano misure di diversity management, non obbligatorie per legge, in almeno uno degli ambiti considerati per classe dimensionale dell’impresa e ambito di diversity. Le aziende di medie dimensioni sono quelle con un numero di dipendenti compresi tra 50 e 499, mentre quelle grandi ne hanno più di 500.

FONTE: elaborazione openpolis su dati Istat
(ultimo aggiornamento: lunedì 27 Giugno 2022)

L’ambito di diversità rispetto a cui più aziende adottano misure è quello relativo alla disabilità: se ne occupa circa il 16% delle aziende, più di 1 grande azienda su 5. Seguono le misure per la parità di genere (13%) e per la diversità di età (10%). Agli ultimi posti invece le differenze di cittadinanza, nazionalità o etnia e appartenenza religiosa, su cui meno del 10% delle aziende implementa misure.

Nel contesto dell'indagine conoscitiva, Istat vuole inoltre avviare nel 2022 una indagine pilota sulle discriminazioni da realizzare poi nel corso del 2023, per stabilire l'adeguatezza degli aspetti tecnici di misurazione dei fenomeni discriminatori.

Insomma 'indagine conoscitiva ha portato alla conclusione che sul tema dei discorsi d'odio sono ancora necessari degli interventi, anche a livello normativo. Come abbiamo recentemente raccontato riguardo alle leggi che espandono i diritti individuali, manca però meno di un anno alla fine della legislatura attuale e quindi il tempo a disposizione è ridotto.


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Foto: Senato - licenza

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