Dal 1958 ad oggi, la numerosità del consiglio superiore della magistratura è stata modificata 4 volte. Dal 1958 al 1974 i membri del Csm erano 24, dal 1975 al 2002 è passato a 33 e nel 2002 a 27. Con l’ultima riforma del 2022 infine si è tornati a 33 per cui escludendo i 3 membri di diritto si tratta di 20 componenti togati e di 10 laici.
La costituzione (articolo 104) stabilisce che il Csm sia presieduto dal presidente della repubblica, che ne siano parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione e che gli altri componenti siano eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari (i membri togati) e per 1/3 dal parlamento riunito in seduta comune (i cosiddetti membri laici) tra docenti universitari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Tuttavia è poi la legge (l. 195/1958) a definire il numero dei componenti elettivi, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla costituzione.
FONTE: Elaborazione openpolis su legge 195/1958