Con il decreto legge 77/2021 è stata definito il modello di governance del piano nazionale di ripresa e resilienza a cui si è dovuto adeguare ciascuno dei soggetti titolari di misure del Pnrr. Dunque a dicembre 2022 sul piano risultavano impegnati 107 dirigenti di ministeri e della presidenza del consiglio, 31 di prima fascia e 76 di seconda fascia. Tuttavia decreto legge 13/2023 ha previsto il riordino della governance, anche se nella maggior parte dei casi la decisione se modificare la propria organizzazione o meno è stata lasciata a ciascun soggetto titolare. Alcune delle posizioni qui elencate quindi vedranno un alternanza di dirigenti, anche se al momento non è chiaro quante.
Quella di dirigente pubblico è una qualifica dirigenziale e in quanto tale è distinta dall’incarico dirigenziale. Un funzionario dunque può rivestire una qualifica dirigenziale senza al contempo rivestire un incarico dirigenziale. Questa qualifica è distinta tra dirigenti di prima e seconda fascia. In linea generale ai dirigenti di prima fascia è attribuita la responsabilità di uffici dirigenziali generali, mentre ai dirigenti di seconda fascia quella di uffici dirigenziali non generali (D.Lgs. 165/2001).
Il ministero della difesa è incluso, pur non essendo titolare diretto di interventi Pnrr, perché responsabile per la finalizzazione di alcune misure.
FONTE: Corte dei conti, relazione sul Pnrr 2023
(pubblicati: giovedì 16 Marzo 2023)