La ratio dello spoils system è quella di fornire, a ogni nuovo esecutivo, la possibilità di scegliere tra continuità e rinnovamento rispetto a pochi altissimi dirigenti che rappresentano il punto di snodo tra potere di indirzzo politico e amministrativo.
Non a caso quando le norme hanno esteso lo spoils system oltre questo perimetro sono state considerate illegittime dalla corte costituzionale. Estendere il perimetro infatti espone al rischio di politicizzazione del provvedimento amministrativo, minandone l’imparzialità richiesta dalla costituzione.
Le norme sullo spoils system si applicano ad alcuni dirigenti di vertice dei ministeri e della presidenza del consiglio.
Per quanto riguarda la presidenza del consiglio la legge 400/1988 (articolo 18) stabilisce che gli incarichi di segretario generale, dei suoi vice nonché dei capi dei dipartimenti e degli uffici autonomi cessino alla data di giuramento del nuovo governo.
Un termine di 90 giorni è invece previsto per i dirigenti di vertice dei ministeri. Si tratta dei segretari generali, nei ministeri che prevedono questa figura, o i capi dipartimento, quando il dicastero è strutturato di conseguenza (articolo 19 commi 8 e 3 del D.lgs 165/2001). Trascorso questo periodo senza che l’incarico gli sia stato rinnovato, questo cessa automaticamente.
Tra i ministeri esistono però alcune eccezioni. Ai segretari generali dei ministeri della difesa e degli esteri e ai capi dipartimento del ministero dell’interno infatti non si applica questa norma.
FONTE: elaborazione openpolis su l. 400/1988 e D.lgs 165/2001
(ultimo aggiornamento: martedì 14 Febbraio 2023)