Posticipate 6 scadenze del Pnrr italiano

Le tipologie di modifica apportate alle scadenze del Pnrr italiano a seguito della quarta richiesta di revisione

La modifica del Pnrr presentata dal governo Italiano nell’ottobre del 2024 ha riguardato in totale 27 misure. L’impatto più significativo di questa revisione riguarda le scadenze da conseguire legate a queste misure. I milestone e i target oggetto di modifica sono stati in totale 45. Per 28 di queste scadenze la motivazione della modifica è stata individuata nelle “circostanze oggettive” che avrebbero reso impossibile raggiungere gli adempimenti inizialmente previsti. In 10 casi invece si è trattato della correzione di errori materiali che, secondo le valutazioni della commissione europea, non influiscono sull’attuazione delle misure interessate. Infine per 7 scadenze la modifica è stata giustificata con l’individuazione di alternative migliori per il raggiungimento degli obiettivi previsti. Non sono molti in realtà i casi che hanno previsto una revisione della data di conseguimento della scadenza inizialmente prevista. Parliamo di 8 casi in totale. Peraltro non sempre è stata prevista una proroga dei tempi. Infatti per 2 scadenze il termine è stato addirittura anticipato. Nella stragrande maggioranza dei casi (34) la modifica ha riguardato la descrizione della scadenza e ha generalmente previsto un “alleggerimento” dei vincoli fissati inizialmente. Ciò con l’obiettivo di rendere più agevole il raggiungimento dell’obiettivo fissato. La revisione del Pnrr, infine ha portato anche all’aggiunta di 3 nuove scadenze.

L’Unione europea ha previsto la possibilità per gli stati membri di apportare modifiche ai rispettivi piani. Tale processo può avvenire in qualsiasi momento e può portare anche alla stesura di un Pnrr completamente nuovo. Il riferimento giuridico da questo punto di vista è l’articolo 21 del regolamento Ue 2021/241. Tale norma specifica che le modifiche proposte devono essere giustificate da circostanze oggettive, a causa delle quali non è più possibile realizzare i traguardi e gli obiettivi inizialmente previsti. È la commissione europea poi a dover valutare le proposte di modifica entro un tempo massimo di due mesi dalla data di invio della richiesta. Per questa valutazione l’organo esecutivo dell’Ue considera numerosi elementi e criteri. Conclusa la valutazione, la commissione esprime un voto a maggioranza semplice laddove non sia stato possibile raggiungere un consenso unanime, che rimane l’opzione preferibile. In caso di parere positivo, spetta poi al consiglio europeo l’approvazione in via definitiva entro quattro settimane. Per decisioni di questo tipo, cioè di esecuzione, il consiglio vota a maggioranza qualificata. Successivamente all’esplosione della guerra in Ucraina e alla necessità di rivedere i piani di approvvigionamento energetico, sono diventati 4 i tipi di modifica che ogni Stato può proporre riguardo al proprio piano nazionale:

  • revisione delle misure in virtù della richiesta di una quantità maggiore di prestiti (un’eventualità esclusa per il nostro paese che ha scelto fin dall’inizio di attingere a tutti i fondi in prestito che poteva richiedere);
  • revisione delle misure a seguito dell’aggiornamento del contributo finanziario massimo a fondo perduto;
  • sopravvenute circostanze oggettive, adeguatamente documentate;
  • inserimento delle misure rientranti nell’ambito del RepoweEu.

La definizione di “sopravvenute circostanze oggettive” è molto vaga e lascia ampi margini interpretativi nell’ambito delle contrattazioni dei diversi Pnrr.

FONTE: Elaborazione Openpolis su dati commissione europea.
(ultimo aggiornamento: mercoledì 20 Novembre 2024)

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