Definizione
Lo stato di emergenza è una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali come terremoti, incendi, alluvioni o crisi sanitarie. Quando cioè si renda necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi, è possibile derogare le norme di legge e i vincoli di bilancio. Inoltre si possono limitare le libertà personali dei cittadini per motivi sanitari o di sicurezza, sulla base di quanto stabilito anche dall’articolo 16 della costituzione.
In base all’articolo 24 del decreto legislativo 1/2018 è il consiglio dei ministri a deliberare lo stato di emergenza, sulla base delle valutazioni presentate dal dipartimento della protezione civile. La proposta è formalizzata del presidente del consiglio d’intesa con gli esponenti delle regioni interessate. Tale delibera fissa la durata dello stato di emergenza e ne delimita l’estensione territoriale in base alla natura e alla gravità degli eventi.
Con la stessa delibera sono inoltre predisposte le prime risorse finanziarie da dedicare alle attività di soccorso e assistenza. In un secondo momento invece è previsto lo stanziamento di ulteriori fondi da destinare a sostegni per la popolazione e ricostruzione. La valutazione dell’effettivo impatto dell’evento è affidata anch’essa alla protezione civile, congiuntamente con le regioni e/o province autonome interessate. Anche in questo caso, è il consiglio dei ministri a deliberare l’assegnazione di risorse. Per questi fini esiste un apposito Fondo per le emergenze nazionali.
Durante lo stato di emergenza sono allentati i vincoli di bilancio e trasparenza.
Come detto inoltre, durante lo stato di emergenza è possibile derogare alle norme di legge (pur rispettando i principi generali dell’ordinamento). Ciò avviene attraverso il potere di ordinanza, solitamente attribuito al capo della protezione civile. Questi delinea l’elenco delle norme temporaneamente sospese. Inoltre può a sua volta nominare altri soggetti attuatori che lo supportino nella gestione dell’emergenza. Durante questa fase gli operatori possono agire con minori limitazioni riguardo ai vincoli di bilancio e trasparenza.
La durata dello stato di emergenza non può essere superiore ai 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12. La crisi legata al Covid-19 ha rappresentato un’importante eccezione in questo contesto. È stato infatti il primo caso di stato di emergenza che ha riguardato contemporaneamente l’intero territorio nazionale. Inoltre è stato prorogato ben oltre i 24 mesi previsti attraverso il ricorso ad appositi decreti legge.
Dati
Grazie ai dati messi a disposizione dal dipartimento per la protezione civile possiamo osservare che, dal maggio 2012 al marzo 2023, lo stato di emergenza è stato dichiarato in totale 169 volte. In 16 casi si è trattato di emergenze internazionali. Non riguardanti cioè il territorio italiano in senso stretto ma che hanno visto in qualche misura il coinvolgimento del nostro paese nelle attività di soccorso. Escludendo queste circostanze, possiamo osservare che le emergenze hanno riguardato in gran parte eventi idrici o meteorologici estremi (135). Gli stati di emergenza relativi a eventi sismici o vulcanici sono stati 9, così come quelli legati a rischi ambientali (inclusi gli incendi), sanitari o tecnologici.
Dal 2012 dichiarato lo stato di emergenza oltre 150 volte
La tipologia di stato di emergenza dichiarato suddiviso per regione
Nel grafico non sono rappresentati gli stati di emergenza non gestiti direttamente dal dipartimento della protezione civile.
FONTE: elaborazione openpolis su dati dipartimento della protezione civile
(ultimo aggiornamento: lunedì 27 Marzo 2023)
Per quanto riguarda le zone più colpite, ai primi posti troviamo Emilia Romagna e Sicilia. In queste regioni lo stato di emergenza è stato dichiarato 17 volte nel periodo considerato. Seguono Toscana (14) e Veneto (12). Sono 2 infine gli stati di emergenza che hanno riguardato l’intero territorio nazionale. Il primo è stato per la pandemia da Covid-19, il secondo per l’accoglienza in Italia dei profughi ucraini.
Da notare che l’aggiornamento di questi dati risale al marzo 2023. A quella data le situazioni di emergenza ancora in essere erano 21. Ma è noto che successivamente il governo ha deliberato altri 2 stati di emergenza. Quello relativo ai flussi migratori e quello legato all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.
Analisi
La disciplina dello stato di emergenza presenta alcune criticità. In primo luogo questa fattispecie non è prevista dalla costituzione ed è quindi regolata esclusivamente da norme di rango inferiore. La carta infatti conferisce ai governi la possibilità di intervenire in caso di necessità attraverso strumenti di emergenza come i decreti legge.
Strumenti che sono comunque sottoposti al controllo democratico del presidente della repubblica e del parlamento. Al contrario, il potere di ordinanza permette di derogare alla legge attraverso semplici atti amministrativi, sottratti quindi a questo doppio controllo. A ciò si deve aggiungere che anche i vincoli legati alla contabilità pubblica e alla trasparenza sono allentanti nel contesto emergenziale.
Dato questo scenario, sorgono alcuni dubbi sul fatto che, almeno in alcune circostanze, lo stato di emergenza possa essere sfruttato come un escamotage per aggirare norme e controlli che, in condizioni “normali”, interverrebbero a tutela del bene pubblico.
Da questo punto di vista sarebbe opportuno, come auspicato da alcuni studiosi, circoscrivere in maniera più dettagliata le condizioni in cui è possibile dichiarare lo stato di emergenza. Questo anche alla luce delle ingenti risorse mobilitate in questa fase e non soggette ai normali controlli.