Definizione
All’interno della nostra costituzione gli articoli che riguardano il presidente della repubblica vanno dall’83 all’91. In maniera particolare quello sulla messa in stato d’accusa è il numero 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri
Per assicurare una piena autonomia di azione, libera da pressioni e influenze esterne, il capo dello stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. A questa regola generale però esistono due eccezioni, che possono dare il via all’iter per la messa in stato d’accusa del presidente della repubblica, quello che mediaticamente viene definito impeachment.
L’iter è molto lungo, e coinvolge numerosi attori, ed è stato stabilito a giugno del 1989, con l’approvazione da parte di entrambi i rami del “Regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa“. Le denunce di alto tradimento o attentato alla costituzione nei confronti del presidente della repubblica vengono presentate al presidente della camera, che le trasmette ad un apposito comitato formato dai componenti della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentare del senato, e da quelli della giunta per le autorizzazioni a procedere della camera. Una volta esaminata la documentazione il comitato vota a maggioranza una relazione, che poi viene presentata al parlamento in seduta comune. Oltre alla relazione approvata, è possibile presentare all’aula anche una relazione di minoranza.
A questo punto comincia la deliberazione dell’aula che si conclude, qualora il comitato abbia presentato una relazione che propone l’effettiva messa in stato d’accusa del presidente, con una votazione a scrutinio segreto. La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del parlamento.
In caso di approvazione l’atto viene trasmesso alla corte costituzionale, non prima dell’elezione di uno o più commissari per sostenere l’accusa. Nei giudizi d’accusa intervengono, oltre ai giudici ordinari della corte, sedici membri (i cosiddetti giudici aggregati) estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il parlamento compila ogni nove anni.
Dopo le apposite indagini viene formato un collegio giudicante, composto da almeno 21 giudici, in cui i giudici aggregati devono essere la maggioranza. Per ogni accusa viene formulata apposita sentenza, su cui i membri votano. Non sono ammesse astensioni, e in caso di parità prevale l’opinione favorevole all’accusato. La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova.
Dati
L’iter per la messa in stato d’accusa del presidente è particolarmente lungo e complesso. Proprio per questo motivo, nonostante in varie occasioni sia stato invocato l’utilizzo dello strumento, nessun presidente è stato mai “destituito”. Il primo caso risale al 1978, quando l’allora presidente Giovanni Leone fu “minacciato” di impeachment in quanto accusato di essere coinvolto nel caso Lockheed. Situazione che si risolse con le dimissioni di Leone quando il Pci annunciò di aver avviato la procedura di messa in stato d’accusa. Nel 1991 fu la volta di Francesco Cossiga, accusato da Pds, Rete e Rifondazione comunista di avere un ruolo nell’organizzazione segreta Gladio. Camera e senato però respinsero la richiesta. Nel 1993 invece fu Oscar Luigi Scalfaro al centro delle polemiche, coinvolto indirettamente nella crisi istituzionale dei fondi neri al Sisde. Nonostante le pressioni, la messa in stato d’accuso non fu mai formalizzata, e il presidente terminò regolarmente il suo mandato. Ultimo caso in ordine di tempo ha visto come protagonista Giorgio Napolitano. Nel 2014 il Movimento 5 stelle depositò una richiesta di impeachment, che non andò a buon fine, contro il capo dello stato con ben 6 capi d’imputazione: i) espropriazione della funzione legislativa del parlamento e abuso della decretazione d’urgenza, ii) riforma della costituzione e del sistema elettorale, iii) mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale, iv) la seconda elezione del presidente della Repubblica, v) improprio esercizio del potere di grazia, vi) rapporto con la magistratura: processo Stato-mafia.
Analisi
La complessità di questo strumento è data proprio dalla specificità delle accuse che giustificherebbero un suo eventuale utilizzo. Provare l’alto tradimento, o persino l’attentato alla costituzione, è molto difficile, e soprattutto complicato. Motivi per cui la messa in stato d’accusa è diventato ormai principalmente uno strumento di pressione politica. Non solo, proprio per come è stato scritto il regolamento, e a difesa della figura del presidente della repubblica, è necessaria una maggioranza molto ampia tra le forze politiche del parlamento, una soglia ardua da raggiungere.
Fare un confronto tra i diversi casi elencati, specialmente quelli della prima repubblica, e l’attuale situazione politica appare problematico. Lo scontro tra Mattarella e l’accoppiata M5s-Lega rappresenta però un’anomalia rispetto agli esempi più recenti: con una messa in stato d’accusa invocata da forze politiche che avrebbero potenzialmente la maggioranza in parlamento.