Definizione
Il consiglio superiore della magistratura (Csm) è un organo a composizione mista. È composto da 3 membri di diritto e da membri elettivi che vengono scelti per 1/3 dal parlamento in seduta comune (componenti laici) e per 2/3 dai magistrati (componenti togati).
La scelta del costituente è dovuta al fatto che il Csm ha compiti molto delicati che riguardano l’autonomia del potere giudiziario.
I membri elettivi del Csm restano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Se la proporzione tra membri togati e laici è stabilita dalla costituzione, nel tempo sono cambiati sia il numero di componenti che il metodo di elezione. La legge infatti (l. 195/1958) fino a giugno 2022 prevedeva che i componenti del consiglio fossero 27. Una nuova norma però ha modificato questa previsione facendo tornare il plenum del consiglio a 33 membri, come era stato in precedenza per molti anni. Dunque a oggi, oltre ai 3 che ne fanno parte di diritto, 20 sono togati e 10 laici. Questi ultimi, in base al dettato costituzionale, vengono eletti dal parlamento in seduta comune tra docenti universitari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio.
All’interno dell’assemblea del Csm poi, riveste un ruolo centrale il vicepresidente che, in base all’articolo 104 della costituzione, deve essere scelto dal collegio tra i membri laici (cioè quelli eletti dal parlamento). Un ruolo che è di fondamentale importanza per i lavori ordinari dell’assemblea dato che il presidente della repubblica ha compiti prevalentemente formali e di garanzia.
Dati
La normativa attualmente in vigore prevede che i membri laici vengano eletti dal parlamento in seduta comune a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 3/5 dei componenti l’assemblea. I membri togati invece vengono eletti in diversi collegi tra magistrati di legittimità, pubblici ministeri e magistrati di merito.
La composizione del Csm dopo la riforma del 2022
Composizione del consiglio superiore della magistratura in base alla modalità di elezione
FONTE: elaborazione openpolis su legge 195/1958
(ultimo aggiornamento: venerdì 3 Febbraio 2023)
Nello specifico in 1 collegio unico nazionale vengono eletti 2 tra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità (cioè coloro che operano presso la corte di cassazione e nella sua procura generale). In 2 collegi territoriali vengono scelti invece 5 tra i magistrati che svolgono la funzione di pubblico ministero presso gli uffici di merito (cioè i tribunali diversi dalla cassazione), presso la direzione nazionale antimafia oppure che sono destinati alla procura generale presso la corte di cassazione. In 4 collegi territoriali poi vengono eletti 8 tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla corte di cassazione. A questi se ne aggiungono altri 5 con le stesse caratteristiche eletti stavolta in un collegio unico nazionale.
L’attuale sistema elettorale del Csm prevede dunque una distinzione non solo tra magistrati di legittimità e magistrati di merito ma anche tra chi svolge ruoli giudicanti e chi requirenti (i pubblici ministeri).
Il numero dei consiglieri e le loro modalità di elezione sono cambiati diverse volte dall’istituzione del Csm. Negli anni le correnti interne alla magistratura hanno avuto un’importanza crescente nella scelta dei membri togati dell’organo.
Al contempo però anche nell’elezione dei membri laici si è assistito a una forte politicizzazione. La maggior parte dei vicepresidenti infatti, prima di diventare consiglieri avevano ricoperto incarichi politici in parlamento o al governo.
11 su 20 il numero di vicepresidenti del Csm che, prima di essere eletti, avevano ricoperto incarichi politici.
Ma oltre ai vice presidenti, sono stati molti negli anni i laici del Csm con un passato in politica.
I laici del Csm con un passato in politica
I componenti laici del consiglio superiore della magistratura che prima di diventare consiglieri hanno ricoperto ruoli politici dal 1990 ad oggi
Sono considerati solo i componenti laici del Csm presenti al momento dell’insediamento della loro consiliatura a partire dagli anni ’90. Non si tiene dunque conto di eventuali successive sostituzioni.
FONTE: openpolis
(ultimo aggiornamento: mercoledì 1 Febbraio 2023)
Analisi
Il metodo di elezione del Csm, e in particolare dei membri togati, è cambiato diverse volte. Infatti, pur essendo un organo costituzionale, è stato disciplinato nel dettaglio soltanto dalla legge 195 del 1958 (10 anni dopo l’entrata in vigore della carta repubblicana), poi modificata più volte nel tempo, da ultimo a giungo 2022 (l. 71/2022).
Come accennato la norma ha riportato il numero del plenum a 33 membri e inoltre ha modificato alcuni meccanismi di elezione con lo scopo dichiarato di ridurre l’influenza delle correnti e favorire l’equilibrio di genere. Tuttavia è opinione diffusa dalle principali fonti stampa (Il Foglio, Il Domani, Il Fatto Quotidiano) che il nuovo sistema per eleggere i componenti togati non si sia dimostrato efficace a ridurre il ruolo delle correnti.