Ruolo e funzioni dei presidenti
Ciascuna delle due camere ha un ordinamento autonomo dagli altri poteri dello stato. Per questo sono le camere stesse a votare ciascuna il proprio regolamento ed eleggere il proprio presidente oltre agli altri componenti dell’ufficio di presidenza.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
I presidenti rappresentano figure fondamentali sia per il funzionamento del parlamento che a livello istituzionale. In termini di gerarchia istituzionale infatti, il presidente del senato è anche la seconda carica dello stato e fa le veci del presidente della repubblica in caso d’impedimento. Il presidente della camera invece è la terza carica dello stato. Inoltre presiede il parlamento riunito in seduta comune, avvalendosi del suo ufficio di presidenza.
Nell’ambito delle proprie aule di appartenenza invece i presidenti hanno un potere sostanziale per tutto quanto riguarda l’organizzazione dei lavori, il rispetto delle norme interne e l’organizzazione amministrativa. Se pur con formulazioni diverse gli articoli 8 di entrambi i regolamenti d’aula elencano le attribuzioni dei presidenti, i quali:
- rappresentano la propria aula;
- assicurano il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento;
- assicurano il buon andamento dell’amministrazione dell’aula;
- sovrintendono alle funzioni attribuite ai questori e ai segretari;
- in applicazione delle norme del regolamento, danno la parola, dirigono e moderano la discussione, mantengono l’ordine, pongono le questioni, stabiliscono l’ordine delle votazioni, chiariscono il significato del voto e ne annunciano il risultato;
- predispongono un calendario dei lavori e lo sottopongono all’approvazione della conferenza dei capigruppo (articolo 55 del regolamento del senato. Per quanto riguarda la camera invece il fatto che sia il presidente a predisporre il calendario non è esplicitato).
Proprio perché le loro funzioni sono fondamentali per il funzionamento delle camere, l’elezione dei presidenti è il primo compito che si trovano ad affrontare i parlamentari all’inizio di ogni legislatura (articolo 4 di entrambi i regolamenti).
Ruolo e funzioni di vice presidenti, questori e segretari
Una volta eletti i presidenti le aule procedono all’elezione degli altri componenti dell’ufficio di presidenza, che al senato prende il nome di consiglio di presidenza. Tra questi si trovano in entrambe le aule 4 vice presidenti, 3 questori e 8 segretari. A tale scopo ciascun parlamentare scrive sulla propria scheda 2 nomi per i vicepresidenti, 2 per i questori e 4 per i segretari. Sono eletti i parlamentari che ottengono più voti.
16 i componenti degli uffici di presidenza di camera e senato. Almeno in via ordinaria.
Qui però si inserisce una differenza nei regolamenti delle due aule. Alla camera infatti devono necessariamente essere presenti nell’ufficio di presidenza tutti i gruppi esistenti all’inizio della legislatura. Inoltre anche nel caso in cui a un certo punto della legislatura per qualsiasi ragione un gruppo si ritrovi privo di rappresentanza può fare richiesta d’integrazione. Per rispondere a questa esigenza dunque possono essere eletti segretari tanti deputati quanti sono necessari affinché ciascun gruppo sia rappresentato nell’ufficio di presidenza. Anche al senato in linea di principio si dovrebbe cercare di avere un rappresentante per ciascun gruppo. Tuttavia in questo ramo del parlamento possono essere eletti al massimo 2 segretari in aggiunta a quelli previsti in via ordinaria. L’articolo 12 del regolamento però aggiunge che se un gruppo parlamentare non è rappresentato nel consiglio di presidenza del senato, il capogruppo viene invitato a partecipare alle sue riunioni.
Quanto alle loro funzioni specifiche, i vice presidenti collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento (art. 9).
Ai questori invece è attribuito il compito di vigilare sul buon andamento dell’amministrazione dell’aula secondo le direttive del presidente, sovrintendono al cerimoniale e all’ordine. Inoltre spetta a loro sovrintendere alle spese dell’aula e preparare il progetto di bilancio e il conto consuntivo (art.10).
I segretari infine sovrintendono alla redazione del processo verbale, formano l’elenco dei parlamentari iscritti a parlare, danno lettura delle proposte e dei documenti, tengono nota delle deliberazioni e collaborano con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto (art. 11).
I compiti degli uffici di presidenza
Se ciascuno dei componenti della presidenza ha dunque i suoi compiti specifici, gli articoli 12 dei regolamenti stabiliscono invece le attribuzioni degli uffici di presidenza. Se pur con alcune differenze tra i principali compiti degli uffici di presidenza di camera e senato rientrano:
- la deliberazione del progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell’aula;
- la nomina, su proposta del presidente, del segretario generale dell’aula;
- l’approvazione dei regolamenti interni dell’amministrazione e della biblioteca;
- la deliberazione di sanzioni nel caso in cui un parlamentare ricorra alla violenza, provochi tumulti, o esprima minacce verso qualsiasi collega o membro del governo, o quando usi espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello stato;
- l’esame di tutte le altre questioni che gli siano poste dal presidente.
Il regolamento del senato inoltre prevede una serie d’incompatibilità e di cause di decadenza dagli incarichi nell’ufficio di presidenza che, almeno al momento, non sono previste dal regolamento della camera. A palazzo Madama infatti, è prevista l’incompatibilità tra questi incarichi e qualsiasi ruolo di governo. Inoltre la decadenza dall’incarico è prevista anche nel caso in cui il parlamentare cambi gruppo di appartenenza. Un’eventualità quest’ultima che tuttavia non si applica nei casi in cui la cessazione sia stata decisa dal gruppo e non dal senatore, oppure in caso di cessazione o fusione di gruppi parlamentari (art. 13 regolamento del senato).