Cos’è il principio “non arrecare danno significativo”

Nessuna misura inclusa nei Pnrr europei deve arrecare danni significativi (do no significant harm, Dnsh) all’ambiente o al clima.

Definizione

Tutti gli interventi proposti dai piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) dei paesi Ue devono rispettare la regola del “non arrecare danno significativo” (do no significant harm, Dnsh). Ogni misura per essere in agenda deve quindi essere priva di rischi dannosi per l’ambiente e il clima.

Questo principio è stato definito a partire dalla tassonomia per la finanza sostenibile. Un sistema di classificazione ideato dal comitato economico e sociale europeo, che definisce quali attività sono ecosostenibili.

Il Dnsh si basa su 6 criteri per valutare l’impatto ambientale di una misura:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici. Nessun intervento deve causare significative emissioni di gas serra;
  • adattamento ai cambiamenti climatici. Una misura non deve impattare negativamente sul clima attuale e futuro, né su persone, beni, natura o l’attività stessa;
  • uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine. Un’attività economica non deve danneggiare mari, fiumi, laghi o qualsiasi altro bacino o corso d’acqua. Dal livello superficiale a quello sotterraneo, il potenziale ecologico deve essere tutelato;
  • transizione verso l’economia circolare, riduzione e riciclo dei rifiuti. Un intervento non deve causare l’aumento dell’utilizzo di risorse naturali, né della produzione di rifiuti destinati a incenerimento o smaltimento. Non deve essere inefficiente nel ricorso a materiali recuperati o riciclati;
  • prevenzione e riduzione dell’inquinamento. Una misura non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  • protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. Nessun intervento Pnrr deve mettere a rischio la conservazione degli ecosistemi, degli habitat e delle specie.

Ogni misura viene quindi valutata in base ai possibili effetti sui singoli obiettivi e associata di conseguenza a 4 scenari:

  • impatto nullo o trascurabile,
  • sostegno del 100% all’obiettivo, in base ai parametri indicati nel regolamento Ue 2021/241,
  • contributo sostanziale,
  • la misura richiede una valutazione Dnsh complessiva.

Se l’intervento rientra in uno dei primi 3 punti, la verifica segue un approccio semplificato. Se invece viene associato all’ultimo scenario, il controllo consiste in un’analisi approfondita. Questo avviene per investimenti e riforme nei settori di energia, trasporti o rifiuti, che hanno un rischio maggiore di incidere sugli obiettivi ambientali.

In ogni caso questa verifica non è esterna, ma sono i paesi stessi a dover effettuare e condividere le autovalutazioni di ogni misura, sulla base dei parametri e delle indicazioni fornite dalla commissione europea.

Inoltre, al di là della verifica a priori, il principio Dnsh deve essere rispettato lungo tutta la fase di realizzazione concreta dell’intervento. Dunque anche i soggetti attuatori, perlopiù amministrazioni locali, devono assicurarsi che l’investimento o la riforma in questione non arrechi danni significativi all’ambiente. Dall’inizio alla fine della sua messa a terra.

Per aiutare i soggetti attuatori in questo senso, viene periodicamente aggiornata e resa disponibile una guida operativa per il rispetto del principio Dnsh. Questo documento fornisce innanzitutto una mappatura, che associa ogni misura alle attività economiche necessarie per realizzarla. Poi per ciascun settore di intervento – dalla costruzione di nuovi edifici all’acquisto di servizi informatici – si trova una scheda tecnica contenente informazioni operative e normative necessarie al rispetto dei vincoli Dnsh. E delle check list sintetiche con gli stessi contenuti.

Analisi

Il principio “non arrecare danno significativo” è del tutto in linea con l’agenda decennale dell’Unione europea di contrasto al cambiamento climatico e alla crisi ambientale. Tuttavia il Dnsh, così come altri strumenti e accordi messi in atto negli anni a livello comunitario, racchiude in sé alcune criticità che potrebbero minarne l’efficacia.

Innanzitutto è bene ribadire che la verifica sulle misure del Pnrr non viene svolta dall’esterno, dalla commissione europea, ma attraverso autovalutazioni. Sono quindi gli stessi paesi a effettuare i controlli e a presentarne i risultati a Bruxelles.

Inoltre, sappiamo che la regola Dnsh vale per tutte le fasi di attuazione dei progetti. E che la commissione si dovrebbe occupare di verificarne il rispetto. Tuttavia, a oggi non sono ancora state definite le modalità in cui questo dovrebbe avvenire. Sicuramente però, affinché questi controlli abbiano luogo, gli enti attuatori devono raccogliere informazioni e documentare ogni passaggio della realizzazione dei progetti. Facendo ricorso alla guida operativa e in particolare alle checklist, che indicano i controlli da effettuare lungo tutte le fasi della messa a terra di un’opera.

Ma quanto è verosimile che i soggetti attuatori si occupino di queste verifiche? Come abbiamo raccontato in diverse occasioni, gli enti locali hanno difficoltà amministrative e burocratiche nella gestione e nel monitoraggio dei progetti Pnrr. Una situazione spesso dovuta a mancanza di personale e di esperti; e talmente diffusa che a oggi ancora non è disponibile alcun tipo di dato sull’avanzamento dei progetti. In questo quadro risulta quindi difficile pensare che tali circostanze non costituiscano un ostacolo anche per la verifica sul rispetto del principio Dnsh.

In sintesi, la regola “non arrecare danno significativo” è sicuramente valida, ma il suo rispetto potrebbe essere reso difficile. Sia dalla mancanza a oggi di meccanismi di verifica esterni, sia dalle scarse possibilità di monitoraggio da parte delle amministrazioni locali.

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