Definizioni
Nel nostro ordinamento i poteri del capo dello stato si configurano a volte come solo formali, altre volte come sostanziali, o infine come poteri complessi.
Tra i poteri formali del presidente della repubblica si trova la nomina di alcuni funzionari dello stato (articolo 87 cost.). Si tratta infatti di un atto sostanzialmente governativo in cui il ruolo del capo dello stato si limita alla firma dell’atto.
Il potere di nomina del governo è invece uno dei cosiddetti poteri complessi del presidente della repubblica. Si tratta in breve di atti su cui il presidente decide tenendo conto della volontà di altri organi costituzionali.
Infine ci sono i cosiddetti poteri sostanziali, cioè gli atti di competenza esclusiva del presidente, di cui fanno parte le nomine dei senatori a vita e dei giudici costituzionali.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
La costituzione è chiara per quanto riguarda la nomina dei giudici costituzionali. Proprio perché i componenti della consulta sono eletti o nominati da tre diversi organi dello stato è pacifico che la scelta del presidente debba in questo caso essere autonoma e indipendente. Detto ciò visto il ruolo di garante delle istituzioni, di solito si considera che il presidente effettui le sue scelte in funzione di riequilibrio rispetto alle nomine degli altri organi.
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Che cosa è la Corte Costituzionale.
Più complicato invece è il tema della nomina dei senatori a vita. Si può diventare senatori a vita in due modi, o di diritto in qualità di ex presidenti della repubblica, oppure per nomina del presidente della repubblica in carica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
Negli anni i vari inquilini del Quirinale hanno però inteso in maniera diversa questa prerogativa, anche perché su questo punto la costituzione (ex articolo 59) poteva essere interpretata in due modi diversi. Un’incertezza che è stata però superata con la legge costituzionale 1/2020.
Dati
Il problema interpretativo nasceva dal termine “può” all’interno della norma. Secondo l’interpretazione estensiva infatti il presidente poteva nominare cinque senatori a vita indipendentemente dal numero in carica in quel momento.
L’interpretazione più comune prevedeva invece che i senatori a vita di nomina presidenziale fossero cinque in totale e che i presidenti della repubblica si limitassero a sostituirli quando uno di questi veniva a mancare. Con la recente modifica costituzionale proprio questa interpretazione è stata formalmente inserita all’interno della carta.
Il numero di senatori a vita in carica dal 1949 a oggi
I senatori a vita di nomina presidenziale e i presidenti emeriti della repubblica in carica al 31 dicembre di ciascun anno
FONTE: elaborazione openpolis su dati del senato della repubblica
(ultimo aggiornamento: lunedì 6 Dicembre 2021)
Einaudi, primo capo dello stato, nominò ben otto senatori a vita ma rispettando il principio per cui non dovessero essere più di cinque alla volta. Negli anni successivi i vari presidenti della repubblica continuarono a interpretare la norma in termini restrittivi fino all'arrivo al Quirinale del presidente Pertini.
Sia Pertini che Cossiga infatti interpretarono la norma in maniera estensiva, nominando cinque senatori a vita ciascuno, indipendentemente dal loro numero complessivo.
Questa interpretazione durò quindi per due mandati presidenziali consecutivi, e sarebbe potuta diventare dominante se non fosse stata smentita da Scalfaro. Quando questi venne eletto capo dello stato trovò già nove senatori a vita di nomina presidenziale in carica e, forse per ripristinare la consuetudine precedente, decise di non nominarne nessuno.
Anche Ciampi e Napolitano hanno nominato cinque senatori ciascuno, senza comunque superare il massimo di cinque in carica contemporaneamente. Mattarella invece ha nominato solo Liliana Segre. La decisione di modificare l'articolo 59 della costituzione è probabilmente legata alla parte più nota della riforma costituzionale introdotta nel 2020, ovvero la riduzione del numero di parlamentari. Con meno senatori elettivi infatti, cresce proporzionalmente il peso dei senatori a vita. Con questa modifica dunque si è voluto evitare che un ritorno all'interpretazione estensiva della norma sbilanciasse eccessivamente gli equilibri interni al senato.
Analisi
Come abbiamo visto dunque sono molte le nomine in cui è coinvolto in misura diversa il capo dello stato. In ogni caso sono sempre due gli elementi da tenere a mente, la cui importanza varia a seconda del tipo di nomina. Da un lato infatti il presidente deve sempre tenere in considerazione gli equilibri presenti nel paese. Dall'altro però gli altri attori istituzionali devono comunque tenere in considerazione il peso morale delle posizioni espresse dal capo dello stato.
Per quanto riguarda le nomine sostanzialmente presidenziali (giudici costituzionali e senatori a vita) questo vuol dire ad esempio che il presidente ha il diritto di compiere la propria scelta in modo autonomo, ma nel farlo dovrà valutare gli effetti politico istituzionali che le nomine produrranno.
Di converso rispetto alle nomine solo formalmente presidenziali (gli alti funzionari dello stato) è utile ricordare come la stessa corte costituzionale abbia riconosciuto al capo dello stato il cosiddetto “potere di persuasione”, o moral suasion. Si tratta della funzione di moderare, persuadere e stimolare gli altri poteri costituzionali, al fine di garantire l’equilibrio fra gli stessi. È bene tenere a mente dunque l'influenza che il Quirinale esercita sugli altri poteri dello stato, anche per quanto riguarda nomine che in termini sostanziali competono ad altri organi.