Quali sono le forme di protezione per gli stranieri in Italia

Le parole che si utilizzano quando si parla di migrazioni nascondono percorsi, lunghi anche anni, di persone che si spostano da un luogo all’altro per migliorare le proprie condizioni di vita.

Sentiamo parlare spesso di migranti, richiedenti asilo o rifugiati. Al di là delle differenze tecniche che inquadrano giuridicamente di una o dell’altra definizione, dietro queste parole c’è un percorso che una persona compie, lungo anche diversi anni, con l’obiettivo di fuggire da guerre, fame o soprusi e migliorare le proprie condizioni di vita.

Se il diritto internazionale che norma la protezione di una persona che fugge dal proprio paese negli ultimi anni è rimasto tutto sommato immutato, in Italia alcune forme di protezione nazionale hanno subito dei cambiamenti. È il caso della protezione umanitaria, abrogata dal decreto sicurezza del 2018, e della protezione speciale, introdotta dallo stesso decreto e ampliata dalla riforma dell’immigrazione approvata alla fine del 2020.

Vediamo dunque qual è il significato di alcune parole nell’ambito delle migrazioni, in modo che ci si possa orientare adeguatamente in un campo complesso.

Asilo politico

È la prima e più importante forma di protezione internazionale. Può essere riconosciuta a una persona che faccia richiesta di asilo da uno stato membro della convenzione di Ginevra del 1951, una serie di trattati multilaterali delle Nazioni unite, all’interno dei quali c’è la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati. L’asilo politico consente di conseguire lo status di rifugiato, che la convenzione definisce come:

[…] chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;

Dal momento in cui viene inoltrata la richiesta di asilo, fino all’accoglimento della domanda, la persona assume lo status di richiedente asilo, regolarmente soggiornante in Italia. Il richiedente asilo non è definibile quindi né migrante irregolare né clandestino. Il permesso di soggiorno derivante da questo tipo di protezione ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Nel periodo di soggiorno in Italia, chi è titolare di questo tipo di protezione può lavorare, accedere al servizio sanitario nazionale, alle prestazioni assistenziali o ai servizi per il diritto allo studio.

Protezione sussidiaria

È un’altra forma di protezione internazionale, in questo caso prevista dall’Unione europea e recepita dal diritto italiano. Si tratta di una protezione aggiuntiva che viene riconosciuta a chi non rientri nella definizione di rifugiato. Una norma del 2007 definisce il titolare di protezione sussidiaria come una persona:

[···] nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Anche in questo caso il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dura 5 anni ed è rinnovabile. L’accesso al mondo del lavoro e ai servizi pubblici essenziali è simile all’asilo.

Protezione speciale

Come detto, il decreto sicurezza del 2018 abolisce la protezione umanitaria, una forma di protezione nazionale che era stata istituita dal testo unico sull’immigrazione nel 1998. Contestualmente, il decreto voluto dall’allora ministro dell’interno Matteo Salvini introduceva la possibilità che venisse accordata la “protezione speciale” , modificando il decreto legislativo 25 del 2008. La riforma del 2020 (decreto legge 130/2020) estende il perimetro entro il quale può essere accordata la protezione speciale modificando l’articolo 19 del testo unico per l’immigrazione:

[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati”

 

Il decreto 130/2020 sancisce inoltre la convertibilità del permesso speciale in permesso di lavoro, prima non possibile.

Altre forme di protezione

Il testo unico per l’immigrazione prevede il rilascio di permessi di soggiorno per casi diversi. Per alcuni di questi (calamità, assistenza a minori, attività sportiva, lavoro artistico e motivi religiosi) la riforma del 2020 apre alla possibilità che possano essere convertiti in permessi di lavoro.

Queste sono le principali forme di protezione previste dal diritto internazionale e nazionale. Questi status definiscono, più o meno adeguatamente, nell’immaginario comune alcune categorie di persone, dal migrante al richiedente asilo, fino all’utilizzo improprio del termine “clandestino”. Per le definizioni di questi termini rimandiamo al nostro glossario “Che cosa s’intende per migranti irregolari, richiedenti asilo o rifugiati“.

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