Definizione
L’Unione europea prevede la possibilità per gli stati membri di apportare delle modifiche ai rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza. Un processo che può essere avviato in qualsiasi fase di attuazione dell’agenda e che può portare anche alla stesura di un piano interamente nuovo.
A stabilirlo è l’articolo 21 del regolamento Ue 2021/241, specificando che le modifiche devono essere giustificate da circostanze oggettive, per le quali non è più possibile realizzare i traguardi e gli obiettivi inizialmente previsti. È la commissione europea poi a dover valutare tali giustificazioni e, in generale, i piani rivisti entro due mesi di tempo dalla richiesta. Nell’esaminare un Pnrr modificato (o nuovo) l’organo esecutivo dell’Ue considera numerosi elementi e criteri. Gli stessi che sono stati considerati nella fase di approvazione di tutti i piani nazionali e che vengono descritti in dettaglio negli articoli 18 e 19 del regolamento. Tra i principali vincoli sono inclusi i seguenti:
- almeno il 37% della dotazione totale del piano deve essere destinato a obiettivi di transizione ecologica e nessuna misura deve danneggiare l’ambiente, in linea con il principio “non arrecare un danno significativo“.
- allo stesso modo, almeno il 20% degli investimenti deve essere diretto alla transizione digitale;
- il Pnrr deve essere in linea con le raccomandazioni specifiche dell’Ue per ciascun paese, compresi gli aspetti di bilancio e quelli trattati nell’ambito del semestre europeo.
Conclusa la valutazione, la commissione esprime un voto a maggioranza semplice, laddove non sia stato possibile raggiungere un consenso unanime, che rimane l’opzione preferibile. In caso di parere positivo da parte della commissione, spetta poi al consiglio europeo l’approvazione in via definitiva entro quattro settimane. Per decisioni di questo tipo, cioè di esecuzione, il consiglio, composto dai 27 capi di stato o di governo dei paesi membri, vota a maggioranza qualificata.
Se la commissione ritiene invece che le spiegazioni presentate da uno stato membro non giustifichino una modifica del Pnrr, la richiesta viene respinta. Il paese in questione avrà poi un mese di tempo per presentare osservazioni a riguardo.
Analisi
Modificare il Pnrr è quindi possibile, ma non senza criticità. Da un lato come abbiamo visto, vengono posti dei limiti da parte dell’Ue al raggio d’azione di tali revisioni. Dall’altro, processi di cambiamento radicale delle agende in corso comporterebbero inevitabilmente dei rallentamenti e dei ritardi nell’attuazione del Pnrr. Con il conseguente rischio di perdere parte dei fondi.
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Come l'Ue verifica l'attuazione dei Pnrr negli stati membri.
Il rilascio delle diverse tranche di finanziamento agli stati, infatti, è vincolato al rispetto del cronoprogramma delle scadenze fino al 2026. Ogni sei mesi la commissione controlla che i paesi abbiano conseguito nei tempi tutti gli interventi previsti. Solo se l’esito della verifica è positivo, vengono inviati i fondi. Va da sé che un processo di revisione profonda, soprattutto sui piani più articolati e costosi come quello italiano, comporterebbe inevitabilmente uno stop all’attuazione del Pnrr e quindi una sospensione, almeno temporanea, dei fondi.
A inizio 2023, la commissione europea ha invitato tutti i paesi membri a presentare una proposta di revisione, per integrare nei propri Pnrr le nuove misure e le nuove risorse per il RepowerEu. Cioè il piano ideato dall’Ue per rendere gli stati membri più indipendenti dal punto di vista energetico – soprattutto dalla Russia – e promuovere un sempre maggior ricorso a fonti di energie rinnovabili. L’iniziativa è nata soprattutto in risposta agli aumenti dei costi dell’energia dovuti alla guerra tra Russia e Ucraina. A giugno 2023 sono 8 i paesi ad aver già ricevuto l’approvazione della commissione europea alla loro proposta di revisione: Lussemburgo, Germania, Finlandia, Estonia, Malta, Irlanda, Francia e Slovacchia.
L’Italia dovrebbe inviare la richiesta di modifiche entro il 30 agosto 2023. Non è ancora chiaro cosa e quanto sarà modificato del piano originale, anche se sono emerse alcune indicazioni dalla terza relazione del governo al parlamento. In particolare, il Repower italiano dovrebbe puntare alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas, decarbonizzazione, energie rinnovabili. Per quanto riguarda invece gli altri interventi da modificare, sempre nella relazione si fa riferimento a diverse scadenze su cui il governo chiederà una revisione. Tra queste l’aggiudicazione dei contratti per la costruzione di asili nido, la ristrutturazione edilizia con superbonus e sismabonus e l’aggiudicazione degli appalti per stazioni di rifornimento a base di idrogeno.
Le indicazioni tuttavia sono generiche. Restano molti dubbi sulle tempistiche di questo processo di revisione e le conseguenze che avrà sulla realizzazione del piano e sulla ricezione delle risorse.