Pnrr, ritardi e riordino della dirigenza Mappe del potere

Con l’approssimarsi di alcune importanti scadenze europee il governo deve decidere se e come modificare alcuni aspetti del Pnrr. Un percorso che però rischia di essere complicato dal contestuale riordino della governance e dei dirigenti pubblici impegnati su questo settore.

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Il 30 aprile è una data chiave se il governo intende presentare alla commissione europea delle proposte di modifica al piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Per decidere se e quali modifiche proporre bisogna però avere chiaro il quadro degli interventi previsti. È fondamentale quindi conoscere approfonditamente le potenzialità di ogni singola misura, il loro stato di avanzamento, le relative problematiche potenziali e in essere.

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Informazioni di questo tipo possono essere fornite al governo soltanto dai dirigenti pubblici responsabili dell’attuazione degli interventi. Dirigenti che, stando a una recente riforma, rischiano di essere sostituiti da un momento all’altro in virtù di una riorganizzazione che appare più rischiosa che promettente, in particolare in un momento così delicato.

Riforma della governance e cambi nella dirigenza

Della riforma della governance del Pnrr (Dl 13/2023) e delle perplessità su una revisione organizzativa tanto profonda abbiamo già parlato in un precedente approfondimento.

Complessivamente sono molte le modifiche rilevanti introdotte dal decreto, in questa sede è importante però ricordarne alcune tra cui l’istituzione di un nuovo organo presso la presidenza del consiglio, la struttura di missione del Pnrr. Strettamente collegata è poi la profonda modifica delle competenze attribuite al servizio centrale del Pnrr della ragioneria generale dello stato. Si tratta dell’organo che originariamente rappresentava il perno dell’intero sistema e che ora perde molta della sua centralità assumendo il nome di ispettorato generale.

Inoltre a ogni soggetto titolare di misure del Pnrr è stata data la possibilità di cambiare la propria struttura di governance. Questo vuol dire che 14 ministeri e 7 dipartimenti della presidenza del consiglio potranno modificare l’organizzazione degli uffici che gestiscono le misure del Pnrr.

Relazione sul Pnrr 2022.

4 su 21 i soggetti titolari di misure Pnrr che hanno scelto di fare affidamento su una struttura esistente piuttosto che istituire un’apposita unità di missione.

In particolare i 17 soggetti titolari che hanno messo in piedi delle apposite unità di missione hanno dovuto provvedere oltre che alla loro istituzione anche alla nomina dei dirigenti. Un processo che ora chi deciderà di modificare la propria organizzazione dovrà ripetere da capo.

Nomine, dirigenti e ritardi

Già lo scorso anno la corte dei conti aveva avvertito che la lentezza delle procedure di nomina dei maggiori dirigenti (a livello dirigenziale generale) produceva ritardi a cascata. Prima di tutto rispetto alla nomina dei dirigenti di livello subordinato (non dirigenziale generale) e di conseguenza per l’adozione degli atti di cui questi sono responsabili.

i ritardi nell’individuazione dei titolari delle strutture tecniche di coordinamento si sono riflessi, a valle, nella copertura degli uffici interni.

Con la pubblicazione della nuova relazione la corte è tornata sullo stesso punto evidenziando il rischio che la nuova riforma possa portare al riproporsi di quella situazione. Un’osservazione che i magistrati contabili hanno inserito nonostante il decreto sia stato approvato solo pochi giorni prima che la corte pubblicasse la nuova relazione.

evitare che la fase di avvio delle nuove strutture sia caratterizzata da tempistiche e difficoltà simili a quelle già segnalate […] con conseguenti rischi di rallentamenti nell’azione amministrativa proprio nel momento centrale della messa in opera di investimenti e riforme.

Relazione sul Pnrr 2023.

Questo testo inoltre fornisce una sintesi della struttura dirigenziale alla guida degli uffici a fine 2022 mostrando chiaramente come la questione non riguardi solo una manciata di funzionari.

Quella di dirigente pubblico è una qualifica dirigenziale e in quanto tale è distinta dall’incarico dirigenziale. Un funzionario dunque può rivestire una qualifica dirigenziale senza al contempo rivestire un incarico dirigenziale. Questa qualifica è distinta tra dirigenti di prima e seconda fascia. In linea generale ai dirigenti di prima fascia è attribuita la responsabilità di uffici dirigenziali generali, mentre ai dirigenti di seconda fascia quella di uffici dirigenziali non generali (D.Lgs. 165/2001).

Il ministero della difesa è incluso, pur non essendo titolare diretto di interventi Pnrr, perché responsabile per la finalizzazione di alcune misure.

FONTE: Corte dei conti, relazione sul Pnrr 2023
(pubblicati: giovedì 16 Marzo 2023)

Certo è giusto precisare che probabilmente non tutte le amministrazioni titolari si avvarranno di questa possibilità. Inoltre le nuove norme hanno previsto che gli incarichi attuali decadano solo all’atto di nomina dei nuovi dirigenti. Tuttavia è evidente che una situazione di incertezza sui vertici amministrativi rende a dir poco complicata sia l’ordinaria amministrazione che, a maggior ragione, quella straordinaria. Di conseguenza, al di là del merito, ciò che lascia maggiormente perplessi è la scelta delle tempistiche.

A che punto siamo

I molti passaggi necessari affinché cambi concretamente la governance del Pnrr, al momento si trovano appena alle prime fasi. Non risulta infatti in atto quella riorganizzazione della presidenza del consiglio che pure sarebbe necessaria quantomeno per attivare la struttura di missione Pnrr.

Lo stesso vale per gran parte dei dipartimenti e dei ministeri che decideranno di modificare la propria struttura di governance. D’altronde attualmente non è stato comunicato neanche informalmente quali e quante di queste si ritiene che procederanno in questa direzione.

Al momento qualche iniziativa in tal senso si registra solo da parte del ministero dell’agricoltura e da quello dell’economia.

Nel primo caso il consiglio dei ministri (Cdm) ha approvato il decreto di modifica del regolamento di organizzazione anche se questo ancora non risulta ancora pubblicato in gazzetta ufficiale. Nel caso del ministero dell’economia invece il Cdm ha approvato le modifiche solo in via preliminare.

Questa attesa d’altronde risulta piuttosto comprensibile se si considera che il decreto devessere convertito in legge dal parlamento prima di assumere carattere definitivo.

Il parlamento ha 60 giorni per convertire un decreto in legge. In caso contrario la norma decade perdendo efficacia fin dal principio. Vai a “Che cosa sono i decreti legge”

Il provvedimento è stato approvato al senato e proprio in queste ore è in votazione a Montecitorio. Qui, come ormai avviene di frequente, il testo ha seguito un iter molto semplificato visto che, per non decadere, dev’essere convertito in legge entro il 25 aprile.

Foto: governo.it

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